
'Per quanto riguarda l’Atem Modena 1, la posizione delle Parti nelle gestioni attuali dell’Atem, tale per cui ciascuna di esse gestisce all’incirca la metà dei punti di riconsegna dello stesso, lascia presumere in via generale che tali società rappresentino i due principali concorrenti probabili alla futura gara d’ambito (nonché, con ogni probabilità, gli unici due concorrenti realisticamente attendibili nella stessa). In tale Atem, pertanto, l’operazione appare suscettibile di comportare il ricongiungimento a un unico centro decisionale dei due principali concorrenti attesi in sede di gara e causare in tal modo una restrizione concorrenziale diretta in sede di gara, come individuata nella consolidata prassi dell’Autorità nel settore - scrive l'Antitrust -. Le Parti, a riguardo, hanno tuttavia affermato che tale restrizione non sarebbe sussistente nel caso di specie in quanto uno dei due operatori, ossia Aimag, non avrebbe comunque partecipato alla gara Atem di Modena. Nello specifico, Aimag riporta che la possibilità di partecipare alla gara è riservata, di fatto, solo a soggetti comunque in grado di sostenere un rilevante investimento finanziario e per Aimag tale requisito risulta assente. La documentazione prodotta dalle Parti a sostegno di tale tesi appare allo stato parziale e non sufficiente a dimostrare che, in assenza della presente operazione, Aimag non avrebbe partecipato alla gara per cercare di riconfermarsi quale distributore nell’Atem di Modena 1 (eventualmente anche in partnership o Rti con altre società terze o a seguito dell’inserimento in altro gruppo). L’operazione sembra, pertanto, passibile di determinare una restrizione concorrenziale diretta nella futura gara d’ambito dell’Atem Modena 1. Peraltro, dal momento che l’operazione determina un notevole rafforzamento della posizione di Hera come gestore uscente dell’Atem, con un passaggio dal 50-55% a quasi il 100% dei punti di riconsegna, l’operazione appare inoltre senz’altro passibile di determinare una restrizione concorrenziale indiretta, in quanto la crescita così drastica della posizione di Hera potrebbe generare un disincentivo alla partecipazione alla gara nei confronti di eventuali terzi partecipanti'.
Controllo esclusivo
Da notare che in premessa della delibera l'Antitrust conferma che l'adozione del nuovo modello di governance di Aiamg, il governo industriale di Aimag competerà esclusivamente a Hera. Pertanto, a esito dell’operazione Hera deterrà il controllo esclusivo su Aimag'. E sottolinea come 'l’operazione sia subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione antitrust da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’autorizzazione prevista nell’ambito della procedura Golden Power'.
Insomma se l'Antitrust dovesse confermare le perplessità sopra descritte l'operazione osannata dai sindaci dei Comuni soci, Carpi e Mirandola su tutti (nella foto Righi e Budri) salterebbe. I tempi? Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera.
Giuseppe Leonelli



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