Le elezioni di Carpi avranno senz’altro un seguito nelle aule dei tribunali, a causa di un paio di peculiarità molto interessanti, se non altro per gli addetti ai lavori. Da un lato alcuni candidati hanno affiancato al proprio nome di battesimo, come soprannome.. lo stesso nome di battesimo. “Esposito Ciro detto Ciro”. L’uso del soprannome nelle liste è nato per far capire bene all’elettore chi sia il candidato: il caso più famoso è quello di “Pannella Giacinto detto Marco”. E a Carpi è stato più volte usato per evitare l’annullamento delle preferenze, in caso di uso parziale o storpiato del cognome del candidato: “De Pietri Daniela detta Depietri”. Ma l’uso del nome come soprannome è una furbata che viene invece senza dubbio usata per aggirare la norma che prevede che la preferenza venga data indicando il cognome del candidato. Il Consiglio di Stato si è espresso in merito, nel 2007. E seguendo il principio del favor voti, ha dato ragione a “Anna A.P. detta Anna”, dopo che il Tar le aveva invece annullato le preferenze. Ma in Italia la giurisprudenza non fa legge, e per questo ci saranno non pochi Membri di seggio e Rappresentanti di lista che opteranno per l’annullamento delle preferenze espresse con il solo nome del candidato.
Un altro caso, ancora più singolare, e forse senza precedenti, è quello della presenza in una delle liste di un consigliere in carica in un altro Comune. Il fatto non sarebbe ammesso dalla legge, che prevede espressamente l’incandidabilità di consiglieri già eletti in altri comuni. Ma la non candidabilità viene valutata dall’apposita commissione solo al momento della presentazione delle liste. Mentre il candidato è diventato consigliere dopo la presentazione delle liste, in sostituzione di un collega dimissionario.
Il legislatore, comunque, pare aver considerato anche questo caso. Nel testo unico degli Enti Locali, oltre alla non candidabilità prevista all’art. 56, essere consiglieri in carica rappresenta una condizione di non eleggibilità, prevista all’art. 60 e sanabile solo con le dimissioni, da rassegnare non oltre la data di presentazione delle liste. Ed è anche una condizione di incompatibilità, prevista all’art. 65. In un caso analogo, nel 2006, la Cassazione ha stabilito che in caso di elezione a sindaco di un consigliere già in carica in un altro comune, questi viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità non sanabile nel nuovo comune, oltre che di incompatibilità nel vecchio. Per questo il sindaco neo eletto è stato rimosso dal suo incarico.
Ma anche in questo caso vale il principio che la giurisprudenza non fa legge, specie in caso di “piccole differenze” nella casistica.
Magath



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