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Bologna città 30, il Tar annulla il piano del sindaco Lepore: vittoria di Fdi di Bignami

Bologna città 30, il Tar annulla il piano del sindaco Lepore: vittoria di Fdi di Bignami

I giudici del Tar hanno ritenuto 'illegittimo' il piano del Comune: il limite dei 30 era stato esteso a quasi tutta la città


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Le strade cittadine devono essere valutate una per una, stabilire che in tutta la città di Bologna (fatta eccezione per poche arterie a scorrimento veloce) valesse il limite dei 30 chilometri orari è stato illegittimo. Il Tar dell’Emilia-Romagna boccia dunque ‘Bologna città 30‘, il sistema di regolazione della velocità adottato due anni fa a Bologna per volontà del sindaco Matteo Lepore. A presentare ricorso al Tar contro Bologna città 30 era stato Fratelli d’Italia Bologna, lamentando appunto un provvedimento generalizzato e non discusso in modo partecipato prima di adottarlo.
'A prescindere dai positivi e desiderabili effetti di riduzione degli incidenti avvenuti nel 2024 e 2025 e delle vittime, cionondimeno l’individuazione delle strade assoggettate al limite di 30 chilometri orari non risulta essere avvenuta nel rispetto della vigente normativa'. Non lascia dunque spazio ad interpretazioni la sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che cancella uno dei provvedimenti-bandiera del Comune di Bologna, Città 30, che, tra le proteste dei tassisti e le lamentele di molti cittadini, ha ridotto il limite di velocità nel 70% delle strade cittadine.
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Il Tribunale riconosce 'la violazione dei limiti alla competenza regolatoria del Comune in materia di circolazione e sicurezza stradale, avendo, quest’ultimo, introdotto un nuovo limite di velocità generalizzato e non anche, così come consentito dalla legge, da applicarsi a singole strade presentanti caratteristiche peculiari rispetto ad ogni strada urbana'.
Insomma, il punto è che Palazzo D’Accursio ha esteso il nuovo limite di velocità a molte strade cittadine senza motivare la scelta strada per strada, ma escludendo solo quelle a grande scorrimento, che è poi la critica avanzata fin dall’inizio dai contrari alla delibera. Il potere esercitato dal Comune 'non può, nel caso di specie, ritenersi anche proporzionato, completo ed organico, avendo, di fatto, portato all’estensione di un generalizzato limite di velocità di 30 chilometri al 64% della rete stradale urbana, laddove ciò avrebbe dovuto avvenire limitatamente a specifiche strade, puntualmente individuate, interessate da condizioni di traffico o dalle altre condizioni e caratteristiche indicate nella direttiva numero 777 del 2006, tali da giustificare l’adozione della misura restrittiva', spiega il Tar.
 

'Il risultato è dunque, un Piano particolareggiato in cui è stato individuato il perimetro della ‘Città 30’ e al suo interno le strade soggette al limite ordinario di 50 chilometri orari o superiore (in ragione della loro classificazione funzionale e delle caratteristiche geometriche delle sezioni stradali), con conseguente assoggettamento al limite di 30 chilometri orari di tutte le altre strade, così in concreto ribaltando la regola generale prevista dal codice della strada - certifica il giudice -.
Non vi è dubbio che l’adozione dei provvedimenti avversati sia stata preceduta da compiuti studi sulla situazione attuale della viabilità, sui risultati che possono essere raggiunti e sugli strumenti che consentirebbero di raggiungerli, ma ciò rappresenta qualcosa di diverso dall’esercizio di quel potere di regolazione della velocità che richiede che per ogni strada o gruppo di strade tra di loro collegate siano indagate ed evidenziate le specifiche condizioni che legittimano il limite più restrittivo', insiste il Tar, che richiama anche la direttiva emanata dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a febbraio del 2024, per cercare di fermare Città 30, secondo la quale 'qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sé arbitraria, in quanto la regolazione della circolazione stradale deve essere operata in maniera capillare in ragione delle precipue caratteristiche di ciascuna strada o tratto di strada e degli obiettivi di miglioramento che si intendono raggiungere'. La direttiva, scrive il Tar, 'non può costituire il riferimento, nel caso di specie, essendo stati i provvedimenti censurati adottati prima della sua emanazione, ma può, però, rilevare come elemento di prova del
fatto che il ministero non ha modificato, in relazione all’applicazione dell’articolo 142 del Codice della strada, la ricostruzione del quadro dei poteri degli enti proprietari delle strade, che, nella fattispecie, non risulta essere rispettato'.
Esulta Fratelli d’Italia a Bologna. 'Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il Piano ‘Bologna Città 30’ e tutte le ordinanze attuative accogliendo il ricorso di Fratelli d’Italia', annuncia l’europarlamentare meloniano Stefano Cavedagna, tra i primi promotori del ricorso assieme ad alcuni tassisti. 'L’annullamento è una sconfitta politica netta per il sindaco del Pd, Matteo Lepore, che ha imposto ai bolognesi una scelta ideologica violando il Codice della strada', attacca Cavedagna. 'Lo avevamo detto chiaramente: non si possono imporre i 30 chilometri orari in modo generalizzato per tutta la città. La legge è chiara: i limiti sotto i 50 chilometri orari vanno motivati strada per strada, con dati e istruttorie serie. In pratica, la Città 30 è contro legge', sostiene.
'La sentenza del Tar conferma che Lepore ha forzato l’articolo 142 del codice della strada, solo per motivi ideologici. Questa non è sicurezza, è pura propaganda che mette in difficoltà cittadini e imprese. E tutti i soldi dei cittadini che il Comune ha speso per la Città 30? Bologna non è un laboratorio ideologico della sinistra e non è il feudo della giunta Lepore, è una città libera e noi saremo sempre a sostegno dei cittadini perbene', conclude Cavedagna.
'Il Tar ha accolto i ricorsi annullando le ordinanze, rimarcando l’illegittimità dell’azione del Comune che ha operato fuori dalle proprie competenze per meri scopi propagandistici', sottolinea il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.
'Confermiamo tutta la disponibilità ad affrontare il tema della sicurezza stradale anche in ambito urbano in piena collaborazione con le istituzioni interessate, come ho detto fin dal primo momento quando ancora ricoprivo l’incarico di vice ministro ai trasporti. Questo, tuttavia, non può essere fatto con operazioni propagandistiche illegittime e fuorvianti che non hanno come obiettivo quello di risolvere, ma di fare demagogia a spese dei cittadini - affonda il deputato bolognese -. Dispiace che i giudici amministrativi abbiano impiegato due anni per accogliere un ricorso la cui fondatezza era evidente', aggiunge.
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