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'Il Consiglio di Stato apre alle ragioni di Mirandola'

'Il Consiglio di Stato apre alle ragioni di Mirandola'

Il sindaco Greco dopo il rigetto del ricorso contro la sospensiva all'uscita di Mirandole dall'Ucman: 'nessuna bocciatura ma porta aperta all'approfondimento'


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'Dal Consiglio di Stato arriva non una bocciatura alla decisione di Mirandola di recedere dall’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord, bensì la porta aperta per un approfondimento rispetto alle nostre motivazioni e la priorità del mantenimento della funzionalità dell’ente dati i tempi fin troppo risicati per una completa riorganizzazione'

Il sindaco di Mirandola Alberto Greco interpreta così la sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso del Comune di Mirandola per la richiesta di annullamento della sospensiva concessa dal Tar all'uscita dello stesso comune dall'Unione dei Comuni modenesi Area Nord

'A vederci il rigetto o il congelamento della nostra istanza, rischia di produrre conclusioni forse un po’ troppo frettolose. Ciò non toglie perciò che, fatte le dovute valutazioni ed atteso il pronunciamento del TAR a febbraio prossimo, vi siano ulteriori possibili elementi al fine di far valere quanto votato e scelto democraticamente in sede di Consiglio Comunale il giugno scorso.

Il Consiglio di Stato ha testualmente ritenuto 'ora prevalente l’esigenza di evitare che, in ragione dei diversi esiti delle fasi del giudizio, possano determinarsi variazioni nella composizione dell’ente associativo con possibili pregiudizi sulla continuità dell’espletamento dei servizi, per cui, nel bilanciamento degli interessi, appare prevalente l’interesse rappresentato dalla ricorrente in primo grado'.
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In altre parole, si corre il rischio di pronunce divergenti tra le diverse autorità giudiziarie con una conseguente situazione di confusione ed incertezza rispetto alla posizione del Comune.”
Per noi però, e mi preme sottolinearlo, è molto importante che lo stesso Consiglio di Stato abbia altresì espressamente riconosciuto 'meritevole di approfondimento la questione dell’esatta interpretazione dell’art. 19, comma 4, l. reg. Emilia Romagna 21 dicembre 2012, n. 21, ed in particolare i rapporti tra tempi e modalità di recesso dall’Unione e di recesso dalle singole convenzioni con le quali sono conferire le funzioni amministrative'. Un passaggio che auspichiamo possa sensibilizzare il TAR quando deciderà il merito della controversia, senza contare il peso che esso riveste per l'appello che il Comune di Mirandola vorrà nuovamente avanzare al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del prossimo febbraio 2021 nell’eventualità possa essere nuovamente sfavorevole'
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