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'Una scelta di coscienza religiosa che non può essere imposta al minore'. La Corte di cassazione, con l’ordinanza depositata il 3 febbraio ha respinto il ricorso dei genitori di un bambino di due anni contro il decreto del giudice tutelare di Modena che aveva nominato il direttore generale dell’ospedale Sant'Orsola di Bologna curatore del minore affinché esprimesse lui il consenso a trasfusioni da donatori vaccinati contro il Covid.
I ricorrenti sono i genitori di un bambino, nato nel gennaio 2020 ed affetto da una grave malformazione cardiaca, per il quale era stato programmato, nel mese di gennaio 2022, un intervento chirurgico 'con elevata probabilità di trasfusione di sangue'. I genitori avevano vincolato il consenso alla trasfusione al fatto che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il covid-19, attivandosi per raccogliere personalmente la disponibilità di donatori rispondenti a tale requisito.
L’azienda ospedaliera aveva dunque fatto ricorso al Giudice tutelare di Modena chiedendo di autorizzare con urgenza la prestazione del consenso. Il Giudice tutelare aveva nominato il direttore generale curatore del minore. Il provvedimento è stato poi reclamato davanti al Tribunale per i minorenni, che lo ha respinto. Da qui il ricorso in Cassazione.
'Il Giudice tutelare di Modena ha ritenuto la richiesta irragionevole, ritenendo attendibile l'opinione espressa dalla comunità scientifica maggioritaria secondo la quale non vi sarebbe alcuna differenza tra il sangue del vaccinati e dei non vaccinati e quindi fosse da evitare al minore il rischio, grande o piccolo, derivante da trasfusioni al di fuori di protocolli e scelta dell'ospedale in contrasto alla direzione dell'ordinamento e con il solo fine di evitare un pericolo che non appare inesistente - afferma la Cassazione -. Così operando il giudice del merito non ha commesso alcun errore di diritto, poiché nel contrasto tra l'opinione dei genitori e quella dei medici ha individuato il miglior interesse del minore, in conformità all'art 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nella soluzione che secondo una determinata letteratura scientifica e i protocolli dalla struttura sanitaria scelta dai genitori garantiva meglio la salute del minore. E' poi evidente che quando il giudice deve fondare la propria scelta su una opinione scientifica tiene conto indubbiamente del fatto che gli studi scientifici hanno sempre un margine di fallibilità e possono essere nel futuro smentiti, e che nessun trattamento medico è assolutamente sicuro, comportando sempre un margine di rischio più o meno rilevante. Il giudizio è stato tuttavia espresso allo stato degli atti e delle conoscenze disponibili e nel momento in cui doveva eseguirsi l'intervento'.
Redazione Pressa
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