In particolare, il legislatore, con l’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha sostituito il comma 75 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020), con i commi da 75 a 75-septies, che disciplinano l’uso dei monopattini elettrici. In particolare, il comma 75-ter prevede che i monopattini elettrici possano circolare sulle strade urbane nelle quali è consentita la circolazione dei velocipedi e ciò ha prodotto una serie di criticità e di incertezze nella concreta applicazione di questa disposizione, che solo in parte sono state sanate dalle disposizioni di cui al citato articolo 33-bis del decreto-legge n. 162 del 2019.'
ASAPS ha introdotto uno specifico Osservatorio per analizzare dove e quanto il fenomeno 'monopattini' stia incidendo sulla sicurezza stradale delle grandi città. Il DDL andrà in discussione giovedì 15 aprile, e prevede una normativa autonoma, proprio al fine di favorire le massime conoscenza, fruibilità e chiarezza delle norme che regolano la circolazione dei monopattini elettrici da parte dei loro utenti.
Tra le novità che si intendono introdurre la riduzione della velocità massima su strada che i monopattini elettrici potranno raggiungere, fissando il limite massimo di velocità a 20 chilometri orari (km/h), come previsto dalla sperimentazione in corso (articolo 4). Si stabilisce, inoltre, che i monopattini possano circolare solo sulle strade urbane con un limite di velocità di 30 km e, dunque, sulle strade con una circolazione veicolare ridotta, oltre che sulle piste ciclabili.
Si prevede, altresì, che i monopattini possano essere condotti solo da maggiorenni, stabilendo l’obbligo dell’uso del casco e del giubbotto catarifrangente. Si introduce, inoltre, il divieto di circolazione dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità.
Si specifica in maniera chiara ed esplicita anche il divieto di sosta sui marciapiedi per i monopattini elettrici stabilendo le relative sanzioni, che possono comprendere anche la rimozione del mezzo (articolo 5). Il citato codice della strada, con il combinato disposto degli articoli 45 e 158, comma 1, lettera h), già prevede il divieto di sosta per tali veicoli ma - scrivono i firmatari nella relazione illustrativa al disegno di legge - 'ciò nonostante, proprio alla luce dei numerosi monopattini elettrici, in alcuni casi vere e proprie « flotte », che sostano indisturbati sui marciapiedi, ostruendone il passo, e del fatto che gli agenti della polizia municipale non adottano alcun provvedimento volto a sanzionare tale comportamento, si è ritenuto di inserire una disposizione esplicita che elimina ogni possibilità di dubbio interpretativo'.
Fonte: ASAPS (https://www.asaps.it/)


