Opinioni Lettere al Direttore

Caro direttore, la forza comunicativa del sì al referendum sta nella Costituzione e nella logica

Caro direttore, la forza comunicativa del sì al referendum sta nella Costituzione e nella logica

La forza comunicativa del no, per converso, sta nella vulgata. Perché, come ogni giurista ben sa, la legge non è un testamento


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Gentile Direttore, caro Giuseppe, leggo l’articolo a Tua firma dal titolo Il referendum sulla giustizia: il sì è più facile da spiegare, ma il no ha motivazioni più profonde e, se d’interesse, mi permetto di considerare quanto segue.


La forza comunicativa del sì 

La forza comunicativa del sì, per usare le Tue parole, sta nella Costituzione, nella legge ordinaria e, prima ancora, nella logica. Già da trentasei anni, infatti, anche in Italia, il processo penale è accusatorio. La regola aurea, nell’ambito del processo penale accusatorio, è una sola: quella dell’equidistanza delle parti processuali dal giudice.

Se rappresentato graficamente, infatti, il processo penale accusatorio contrassegna il classico triangolo equilatero: mentre il vertice dello stesso è rappresentato dal giudice – che è un soggetto, non una parte, processuale –, alla base del medesimo stanno il pubblico ministero – che rappresenta l’accusa – e l’(avvocato dell’)imputato – che rappresenta la difesa. A differenza del giudice, accusa e difesa non sono soggetti, ma sono parti processuali.  Parti processuali che contraddicono tra loro, sulla base d’una tesi – quella dell’accusa – e d’un’antitesi – quella della difesa – avanti il giudice terzo e imparziale. Avanti un giudice, cioè, equidistante dalle parti processuali.

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Come solo equidistante dalla base può essere il vertice d'un triangolo che s’appalesi davvero equilatero.

A ciò s’aggiunga che, nel 1999, grazie all’instancabile azione riformatrice dell’Unione delle camere penali italiane, del Partito radicale e della sinistra liberal, veniva novellato l’articolo 111 comma 2 della Costituzione, oggi cristallino nell’affermare che, per poter essere definito giusto, il processo penale deve essere celebrato avanti un giudice terzo e imparziale, nell’assoluta parità delle parti processuali e, dunque, nell’assoluta equidistanza delle stesse dal giudice.

Alla luce di quanto precede, essendo radicalmente cambiate, nel tempo, le regole del gioco ‘processo penale’ - oggi il processo penale non è più quello fascista del 1930, ma, appunto, quello accusatorio del 1989 -, non sembra revocabile in dubbio che le carriere di giudici e pubblici ministeri non possano più essere unite - come unite erano state per volontà del regime fascista -, dovendo, per converso, essere separate. È la stessa grammatica propria del processo penale accusatorio a pretendere ciò: finché giudici e pubblici ministeri saranno colleghi, infatti, non potrà esistere nessun vero processo penale accusatorio perché le parti processuali non potranno mai essere equidistanti rispetto al giudice: come può essere equidistante rispetto al giudice, infatti, chi, del giudice, è, ancora oggi, collega?

L’ha ribadito chiaramente, ancora recentemente, lo stesso primo presidente della prima sezione penale della Corte di cassazione dott.

Giacomo Rocchi: «Noi che abbiamo il potere di mettere un uomo in carcere per tutta la vita dobbiamo non solo essere ‘super partes’, ma anche essere percepiti tali. Ecco perché è giusto allontanarci dai pubblici ministeri». 


La forza comunicativa del no

La forza comunicativa del no, per converso, sta nella vulgata. Perché, come ogni giurista ben sa, la legge non è un testamento. Quando s’interpreta un testo di legge, anche costituzionale, si deve avere riguardo a ciò che è scritto e punto. Sotto questo profilo, è francamente imbarazzante che, ancora oggi, i signori del no affermino che la riforma Nordio sarebbe pensata per calpestare il pubblico ministero, facendone un prigioniero governativo. 

Se l’attuale articolo 104 comma 1 della Costituzione afferma che «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», il nuovo articolo 104 comma 1 della Costituzione continuerebbe ad affermare che «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», aggiungendo semplicemente le parole «ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».

Da quanto procede discende, non solo che la riforma Nordio non scalfisce minimamente né l’autonomia né l’indipendenza del pubblico ministero

– che, anzi, rafforza, dedicando alla magistratura requirente un suo proprio Consiglio superiore –, ma anche che nessun Governo, di nessun colore politico, per il futuro, potrebbe mai pensare di fare ciò, posto che qualunque legge ordinaria intendesse muovere in quella direzione sarebbe destinata ad essere dichiarata incostituzionale per contrasto con l’articolo 104 comma 1 della Costituzione.

Idem dicasi per quanto riguarda il meccanismo del sorteggio, che, dal punto di vista progettuale, viene da lontano – già in tempi non sospetti, infatti, era sostenuto urbi et orbi da Nicola Gratteri piuttosto che da Marco Travaglio piuttosto che da Peter Gomez piuttosto che da Bruno Tinti, ecc. – e che, dal punto di vista giuridico, è arcinoto alla tradizione italiana.

Come sono composte le corti d’assise per quanto riguarda la loro componente laica? Tramite sorteggio.

Com'è composto il tribunale per i Ministri? Tramite sorteggio.

Se la composizione della Corte Costituzionale dovesse essere integrata per poter giudicare il Presidente della Repubblica ove lo stesso fosse messo in stato d’accusa per alto tradimento, come sarebbe integrata l’anzidetta composizione?  Tramite sorteggio. 

Perché ciò che vale per i comuni cittadini piuttosto che per il Presidente del Consiglio dei Ministri piuttosto che per i Ministri piuttosto che per lo stesso Presidente della Repubblica non dovrebbe valere altresì per i magistrati? Ci stanno per avventura dicendo, i signori del no, che tutti i cittadini sono uguali, ma che alcuni cittadini sono più uguali d’altri cittadini? 

Che che ne dicano i signori del no, evidentemente interessati a tirare in rissa la ‘cosa’ per ragioni ideologico-partitiche, la vera matrice della riforma Nordio è ordinamentale, non è politica. 

Perché, oggettivamente considerata, la riforma Nordio altro non è se non una riforma in materia di giustizia penale.

Si consideri, in proposito, come, secondo Oreste Dominioni – già Presidente dell’Unione delle camere penali italiane –, vale a dire secondo colui che il codice di procedura penale accusatorio, nel 1989, scrisse di proprio pugno, la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri rappresenterebbe la madre di tutte le riforme processuali, essendo pensata per riallineare i pianeti processuali: quello del retrivo ordinamento giudiziario fascista, tuttora vigente - vogliamo 'capire' che l'ordinamento giudiziario tuttora vigente, in Italia, è quello fascista del 1941 e che è un assetto, autoritario e illiberale, voluto da Benito Mussolini e da Dino Grandi quello che i signori del no s'ostinano a difendere? - e quello del moderno processo penale accusatorio, improntato alla libertà morale propria della persona che dello stesso risulti protagonista – l’imputato – ovvero comprimario – la persona offesa dal reato.

La speranza, così stando le cose, è davvero quella che la vulgata del no continui a perdere colpi lungo la strada come tanti, oggettivamente, ne ha persi, dibattito dopo dibattito.

Perché davvero, votando sì, c’è stata offerta la possibilità di cambiare la storia processuale di questo Paese, facendo sì che finalmente anche l’Italia entri nel club di coloro che davvero hanno deciso d’adottare il processo penale accusatorio, dando con ciò effettiva attuazione al novellato articolo 111 comma 2 della Costituzione e, per tale via, al giusto processo penale.

Avv. Guido Sola

Nella foto l'avvocato Sola con Antonio Di Pietro

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