'Un provvedimento di tal fatta, assunto per ragioni meramente politiche o ideologiche, si porrebbe al di fuori di ogni logica istituzionale e soprattutto giuridica. A mia memoria, nella storia amministrativa del nostro territorio, non si registrerebbe un precedente di tale portata in termini di gravità e di lesione dei diritti fondamentali dei cittadini. Occorre ricordare con chiarezza che la disciplina in materia di distribuzione ed erogazione di farmaci in Italia è regolata dal D.lgs. 219/2006 (Codice del Farmaco), dal Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), oltre che dalla normativa europea attraverso l’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). Le disposizioni vigenti stabiliscono che solo AIFA ed EMA hanno la competenza esclusiva di sospendere, revocare o limitare l’immissione in commercio di un farmaco, e che ciò possa avvenire unicamente per motivi di sicurezza, qualità o efficacia a seguito di valutazioni tecnico-scientifiche e nell’ambito delle procedure di farmacovigilanza. In particolare, l’articolo 141 del D.lgs. 219/2006 stabilisce che l’AIFA può sospendere o revocare l’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale solo se emergano rischi per la salute pubblica o se vengano meno i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia; le linee guida europee di farmacovigilanza (Regolamento UE n. 726/2004 e successive modifiche) prevedono che la sospensione sia disposta esclusivamente per ragioni mediche o di sicurezza documentate; le determinazioni AIFA, consultabili sul portale istituzionale, ribadiscono che nessun soggetto politico o amministrativo locale può adottare decisioni arbitrarie che incidano sulla disponibilità dei medicinali, in quanto la competenza in materia è centralizzata e sottratta ad interessi particolari o valutazioni politiche contingenti - afferma Rinaldi -.
'Stop a farmaci israeliani nella farmacia comunale di Castelnuovo: gravissimo, presento esposto'
'Non si può privare i pazienti della possibilità di reperire medicinali regolarmente approvati dalle autorità sanitarie nazionali'
'Un provvedimento di tal fatta, assunto per ragioni meramente politiche o ideologiche, si porrebbe al di fuori di ogni logica istituzionale e soprattutto giuridica. A mia memoria, nella storia amministrativa del nostro territorio, non si registrerebbe un precedente di tale portata in termini di gravità e di lesione dei diritti fondamentali dei cittadini. Occorre ricordare con chiarezza che la disciplina in materia di distribuzione ed erogazione di farmaci in Italia è regolata dal D.lgs. 219/2006 (Codice del Farmaco), dal Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), oltre che dalla normativa europea attraverso l’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). Le disposizioni vigenti stabiliscono che solo AIFA ed EMA hanno la competenza esclusiva di sospendere, revocare o limitare l’immissione in commercio di un farmaco, e che ciò possa avvenire unicamente per motivi di sicurezza, qualità o efficacia a seguito di valutazioni tecnico-scientifiche e nell’ambito delle procedure di farmacovigilanza. In particolare, l’articolo 141 del D.lgs. 219/2006 stabilisce che l’AIFA può sospendere o revocare l’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale solo se emergano rischi per la salute pubblica o se vengano meno i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia; le linee guida europee di farmacovigilanza (Regolamento UE n. 726/2004 e successive modifiche) prevedono che la sospensione sia disposta esclusivamente per ragioni mediche o di sicurezza documentate; le determinazioni AIFA, consultabili sul portale istituzionale, ribadiscono che nessun soggetto politico o amministrativo locale può adottare decisioni arbitrarie che incidano sulla disponibilità dei medicinali, in quanto la competenza in materia è centralizzata e sottratta ad interessi particolari o valutazioni politiche contingenti - afferma Rinaldi -.
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