Ecco la sentenza del giudice sportivo.
'In base alla segnalazione fatta pervenire dal Cittadella si chiede di revocare il provvedimento disciplinare di espulsione comminato al proprio calciatore 30, Matteo Boccaccini, poiché l’arbitro l’avrebbe erroneamente ritenuto reo di una condotta che il medesimo non ha compiuto. In particolare, nella segnalazione si afferma che il direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini al termine, del primo tempo di gioco, poiché ritenuto reo di avere colpito il portiere della propria squadra, che in quel momento si trovava riverso a terra. Nella segnalazione si invita, pertanto il giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dal direttore di gara ed assumere ogni conseguente determinazione - continua la sentenza - Rilevato che, nel referto arbitrale si afferma chiaramente che il numero 30 del Cittadella, Matteo Boccaccini, veniva espulso perché durante una mass confrontation 'spingeva un avversario, pur senza violenza e assumeva atteggiamento provocatorio', come ulteriormente confermato del direttore di gara che ha inoltrato su richiesta di questo giudice sportivo un supplemento di rapporto. Considerato che, attraverso l’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, nella fattispecie di cui è causa non si è concretizzato alcun addebito di condotta violenta diverso da quello indicato in referto ed effettivamente riferibile al calciatore sanzionato e che non sono rilevabile condotte gravemente antisportive dispone: di respingere le richieste del Cittadella e di addebitare il contributo per la segnalazione sul conto del Cittadella'.
Matteo Pierotti




