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Carpi escluso dalla serie C: ecco le motivazioni integrali della Figc

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Intanto i giocatori convocati dal nuovo staff tecnico guidato da Sebastiano Siviglia, partiranno ugualmente, alla volta del ritiro di San Zeno


Carpi escluso dalla serie C: ecco le motivazioni integrali della Figc
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Da una parte la Figc che con un comunicato ufficiale ha deciso di non ammettere il Carpi al campionato di serie C, dall'altro la nota della società che annuncia ricorso.
Sono giorni di tensione a Carpi per la situazione della società di calcio che fino a un anno fa, sotto la gestione di Bonacini, lottava per un posto in serie B.

La Figc
Tutto è cominciato ieri con la delibera della Figc basata sulla istruttoria della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Covisoc). Ecco il testo integrale del comunicato ufficiale firmato dal presidente Gabriele Gravina.

'La Covisoc sulla base della documentazione prodotta dalla società Carpi Fc ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022 e ha formulato alla società
Carpi Fc le seguenti contestazioni - si legge nella nota ufficiale -.

La Covisoc nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022. Nello specifico:
- omesso versamento di quota parte delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. Dall’istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società stia provvedendo al versamento degli importi suindicati in maniera cronologicamente frazionata senza, tuttavia, che risulti effettivamente in essere una rateazione coerente con l’ordinamento vigente.

Il piano di rateazione adottato (apparentemente articolato in 24 rate di cui soltanto due realmente corrisposte) è stato elaborato in totale autonomia da parte della Società e senza che, per quanto consti, risultino effettivamente accordati provvedimenti di rateazione da parte delle competenti Autorità;
- omesso versamento di quota parte delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. Dall’istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società stia provvedendo al versamento degli importi suindicati in maniera cronologicamente frazionata senza, tuttavia, che risulti effettivamente in essere una rateazione coerente con l’ordinamento vigente. Il piano di rateazione adottato (apparentemente articolato in 24 rate di cui soltanto due realmente corrisposte) è stato elaborato in totale autonomia da parte della Società e senza che, per quanto consti, risultino effettivamente accordati provvedimenti di rateazione da parte delle competenti Autorità;
- omesso versamento di quota parte dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di ottobre e novembre 2020 e di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. In particolare, dall’istruttoria condotta, è emerso che la Società:
- per le mensilità di ottobre e novembre 2020 ha erroneamente applicato le disposizioni vigenti avendo autonomamente rateizzato i contributi in 24 mesi con il pagamento della prima rata il 30 maggio 2021, mentre avrebbe potuto rateizzare gli importi dovuti in quattro rate mensili a decorrere dal 16 marzo 2021
- per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2021 ha presentato all’INPS una domanda di pagamento dilazionato in data 23 giugno 2021. Tuttavia, tale domanda in data 24 giugno 2021 è stata respinta dall’Ente per omesso pagamento dei contributi relativi alle mensilità di aprile e di maggio 2021. Successivamente in data 29 giugno 2021 – vale a dire oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato nel 28 giugno 2021 – la Società ha presentato all’Inps una nuova istanza finalizzata a conseguire la possibilità di pagamento rateale la quale, tuttavia, è stata accolta soltanto il 30 giugno 2021 ovvero tardivamente rispetto al suddetto termine perentorio. La intempestività degli specifici adempimenti al riguardo, quindi, non consente di ritenere coerente con la disciplina di riferimento la condotta della Società non potendo altresì rilevare la corresponsione, prima del formale accoglimento dell’istanza di rateazione, del versamento spontaneo ed in autonomia di due rate del piano di rateazione oggetto di accoglimento da parte dell’INPS solo al 30 giugno 2021;
- omesso versamento di quota parte dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di ottobre e novembre 2020 e di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. In particolare la Società:
- per le mensilità di ottobre e novembre 2020 ha erroneamente applicato le disposizioni vigenti avendo autonomamente rateizzato i contributi in 24 mesi con il pagamento della prima rata il 30 maggio 2021, mentre avrebbe potuto rateizzare gli importi dovuti in quattro rate mensili a decorrere dal 16 marzo 2021
- per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ha presentato all’Inps una domanda di pagamento dilazionato in data 23 giugno 2021. Tuttavia, tale domanda in data 24 giugno 2021 è stata respinta dall’Ente per omesso pagamento dei contributi relativi alle mensilità di aprile e di maggio 2021. Successivamente in data 29 giugno 2021 – vale a dire oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato nel 28 giugno 2021 – la Società ha presentato all’Inps una nuova istanza finalizzata a conseguire la possibilità di pagamento rateale la quale, tuttavia, è stata accolta soltanto il 30 giugno 2021 ovvero tardivamente rispetto al suddetto termine perentorio. La intempestività degli specifici adempimenti al riguardo, quindi, non consente di ritenere coerente con la disciplina di riferimento la condotta della Società non potendo altresì rilevare la corresponsione, prima del formale accoglimento dell’istanza di rateazione, del versamento spontaneo ed in autonomia di due rate del piano di rateazione oggetto di accoglimento da parte dell’Inps solo al 30 giugno 2021'.

'Si rileva in via preliminare come la Società abbia presentato un’articolata impugnazione sviluppata su più motivi di censura i quali convergono nel rappresentare (in sintesi) la sussistenza di una sostanziale carenza di colpevolezza a fronte degli inadempimenti contestati e ciò (principalmente) alla luce delle difficoltà interpretative poste dalla eterogenea e concorrente disciplina applicabile nella fattispecie concreta. Nel ricorso risulta altresì prefigurata l’inoffensività delle omissioni contestate tenuto conto del rispetto della ratio propria della disciplina federale. Tali considerazioni, pur pregevoli e lungamente articolate, non sono tuttavia tali – ad avviso della Covisoc – dal fare venire meno l’oggettività dei rilievi formalizzati con la richiamata nota dell’8 luglio 2021. Sembra, infatti, alla Commissione che ciò che rileva ai fini della disciplina di settore sia (solo) l’oggettività dell’omissione senza quindi che possano acquisire rilievo eventuali altri profili in materia di elemento psicologico sotteso alla stessa (quand’anche gli stessi siano stati determinati – secondo quanto lamentato dalla ricorrente - da una situazione di potenziale incertezza normativa la quale, in ogni caso, dovrebbe essere adeguatamente dimostrata). In tale prospettiva, pertanto, il ricorso non offre elementi di rivalutazione della decisione già assunta dando conto, al contrario, in maniera puntuale delle singole omissioni contestate le quali non possono ritenersi sanate da versamenti rateizzati spontanei adottati in autonomia dalla Società in carenza dei relativi presupposti normativi; e ciò senza che possano essere apprezzati elementi metanormativi (come il merito sportivo della Società pure richiamato in sede di ricorso) i quali esulano dalla sfera di valutazione della Coviscoc'.
Di qui la decisione 'di respingere il ricorso della società Carpi Fc e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022'.

La replica della società

'Il Carpi Fc 1909 prende atto della decisione del Consiglio federale di rigettare l’istanza di ricorso presentata dall’avvocato Mattia Grassani entro i termini stabiliti dalla Covisoc. La Società proseguirà, al fine di tutelare il proprio operato, presentando un ulteriore ricorso presso il Consiglio di Garanzia del Coni entro le prossime 24 ore (lavorative) - si legge in una nota della società -. I giocatori del gruppo Prima Squadra convocati dal nuovo staff tecnico guidato da Sebastiano Siviglia (nella foto), partiranno ugualmente, alla volta del ritiro di San Zeno di Montagna nella mattinata di martedì 20 Luglio, dopo aver terminato il ciclo di visite mediche e di tamponi rapidi realizzati per assicurare una permanenza sicura presso la struttura Sporting Hotel ed il centro tecnico teatro delle sessioni di allenamento'.

Redazione Pressa
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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, ..   Continua >>


 
 
 
 

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