
Cosa dice la delibera
La Corte dei Conti scardina dalle basi il patto pensato dall'asse Budri-Righi.Ecco i principali punti contestati, qui il documento integrale.
'Le motivazioni addotte appaiono insufficienti a giustificare la scelta, in quanto manca l’esplicitazione delle ragioni per le quali Hera spa sarebbe l’unico soggetto con il quale realizzare l’operazione stessa e del perché le finalità istituzionali possano essere raggiunte, nella prospettiva del socio pubblico, esclusivamente mediante tale complessa operazione e non con altre 30 soluzioni alternative. In assenza, dunque, di una reale valutazione comparativa che illustri la necessità della scelta rispetto a soluzioni alternative, vi è, in radice, l’impossibilità di comparare la convenienza economica, oltre che le finalità, rispetto ad alternative che non sono state considerate' - scrive la Corte dei Conti. E ancora: 'Il principio della concorrenza sostanziale risulterebbe vulnerato da operazioni che comportino un consolidamento del ruolo del socio privato in assenza di un confronto sostanziale. Inoltre, l’assenza di un confronto concorrenziale, escludendo la valutazione di offerte potenzialmente più vantaggiose, oltre che possibili contenziosi con altri operatori economici, potrebbe far emergere profili di responsabilità amministrativo-contabile'.
'Occorre rilevare che l’operazione introduce una ridefinizione della governance e, quindi, del controllo della Società, attribuendolo al socio privato Hera spa tramite l’attribuzione di rilevanti poteri gestionali, tra cui la facoltà di nominare l’Amministratore delegato e altri ruoli esecutivi, in un Consiglio d’amministrazione a composizione non paritetica. L’operazione, quindi, ha ad oggetto un intervento che incide non solo sull’assetto proprietario, permettendo a Hera di consolidare la partecipazione, ma anche e soprattutto sull’equilibrio tra soggetti pubblici e privati, tanto da modificare il controllo, ora in mano pubblica, facendo diventare così Aimag soggetta a direzione e coordinamento di Hera - ricorda la Corte dei Conti -. Pur non sussistendo evidenza nel diritto positivo dell’obbligo, in capo ai soci pubblici, di formalizzare una situazione di controllo analogo congiunto, va rammentato al riguardo che esiste pur sempre un dovere generale di trasparenza finalizzato a sostenere la partecipazione dei cittadini alle “cose pubbliche” e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Il nuovo statuto societario prevederebbe che l’organo amministrativo sia composto di otto membri ed i meccanismi di voto garantiscano ai Soci Pubblici di designarne quattro - tra cui saranno individuati il Presidente e Vicepresidente - mentre HERA nominerà gli altri quattro componenti, tra cui sarà individuato l’Amministratore Delegato. All’Amministratore delegato sarebbero conferite ampie deleghe gestionali e operative e - su tematiche rilevanti in caso di mancato raggiungimento della maggioranza in sede di prima votazione - allo stesso Amministratore delegato sarebbe attribuito il cd. casting vote in una successiva deliberazione, al fine di risolvere eventuali situazioni di stallo decisionale. Dalle nuove disposizioni introdotte nello Statuto di Aimag, in cui la composizione del Consiglio di Amministrazione, unitamente al meccanismo del casting vote ed il potere di nomina dell’Amministratore delegato, dimostrano in modo inequivocabile come la governance societaria sia attribuita al Socio privato, vale a dire Hera. L’operazione prospettata dal Comune produrrebbe, in definitiva, l’effetto di cedere la direzione e la gestione di una Società a controllo pubblico ad un soggetto privato. In buona sostanza, a fronte dell’impiego di risorse della collettività, i soci pubblici rinunzierebbero a quei poteri gestionali e di controllo tali da assicurare il perseguimento del fine pubblico di cura degli interessi delle comunità amministrate, per favorire il contrapposto fine di lucro del Socio privato, in un contesto di illegittimità e di deviazione rispetto a quanto espressamente disposto dal Tusp e a quanto chiarito dalla riferita giurisprudenza della Corte dei conti'.
g.leo.