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Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

'La situazione di criticità in cui versa già ora Via Cadiane, in quanto inidonea a sopportare gli attuali volumi di traffico è pacifica'


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'Il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati nella parte in cui lamentano il difetto di istruttoria sia quanto alla verifica di possibili alternative localizzative all’ampliamento, sia quanto a impatto sulla viabilità, sia, infine, quanto a emissioni sonore e rispetto dei limiti di rumore. Pertanto, in accoglimento dei predetti ricorsi, gli atti impugnati sono annullati'. Con queste parole, messe nero su bianco in una sentenza pubblicata ieri, il Tar dell'Emilia Romagna ha bocciato la realizzazione del nuovo impianto di essiccazione per la frutta della cooperativa Monterè tra strada Cadiane e stradello Aggazzotti, i cui lavori erano iniziati sul finire dello scorso anno dopo aver ottenuto il via libera dal Comune.
Diciotto nuovi forni per l’essicazione, circa 1.300 metri quadrati per la frigoconservazione, oltre a poco meno di 2.800 metri quadrati per la movimentazione dei prodotti, in aggiunta alle attività già in essere nella sede attuale. È ciò che prevedeva l’ampliamento della società agricola cooperativa del marchio Monteré attraverso una delibera di aprile 2024 che varava il raddoppio della attività con la realizzazione di una struttura di circa 7.300 metri quadrati di superficie.
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L'operazione era stata approvata durante la giunta Muzzarelli con il voto a favore di Pd, Lega Modena, Forza Italia e quello contrario di Sinistra per Modena, Europa verde-Verdi, Movimento 5 stelle e Modena sociale.
Il Tar, dopo aver congelato il provvedimento (qui) ha quindi deciso di affossarlo definitivamente.
'La verifica dell’esistenza di alternative localizzative costituisce la precondizione per poter costruire in zona agricola, anche da parte dell’imprenditore agricolo, anche per ampliare un’attività già insediata ovvero per soddisfare le esigenze produttive dell’impresa agricola - spiega il Tar -. Il che del resto è coerente con l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050 fissato dalla legge regionale. Ebbene, come rilevato dai ricorrenti, nei provvedimenti qui impugnati e negli atti preparatori non è dato rintracciare quella accurata istruttoria e approfondita motivazione richieste dalla legge regionale in relazione alle alternative localizzative praticabili per evitare o comunque ridurre il consumo di suolo'.
Determinante inoltre il tema della viabilità su via Cadiane.
'Analoga carenza istruttoria si riscontra, poi, con riferimento alla problematica dell’impatto sulla viabilità prodotto dal progetto qui avversato. Va, invero, considerato che – come documentato in atti centro aziendale della Cooperativa Modenese Essiccazione Frutta soc. agr. coop., sia nella conformazione attuale sia in quella derivante dal progettato ampliamento, affaccia su una strada comunale chiusa denominata stradello Aggazzotti che sfocia in via Cadiane, ove risiedono i ricorrenti.
Via Cadiane è una strada con carreggiata di dimensioni ridotte (3 metri di larghezza), tipica di un contesto rurale; essa costituisce il collegamento con la viabilità sovra-comunale, e precisamente con la SS 12 Nuova Estense e la SP 486 Strada Nazionale Giardini. Via Cadiane è interessata anche dal traffico, pure di mezzi pesanti, generato da altri due siti produttivi, di soggetti terzi, ubicati a poca distanza. È pacifico e incontestato che a seguito dell’intervento di cui si discute via Cadiane verrà interessata da un incremento del traffico. Questo è lo stato di fatto e da esso doveva muovere l’Amministrazione valutare l’impatto dell’ampliamento da autorizzare sulla viabilità. Dovevano essere vagliate le caratteristiche delle strade esistenti e la mole di traffico esistente, indipendentemente dal fatto che esso sia generato dal diretto interessato (la Cooperativa Modenese Essiccazione Frutta soc. agr. coop.) o da soggetti terzi. Doveva poi essere effettuata una previsione sull’incremento di traffico che ci si può ragionevolmente attendere, sulla idoneità del sistema viario esistente ad assorbirlo e sui rimedi strutturali che si possono mettere in campo in tempi certi e congrui. E appare contrastare con i dati acquisiti nel corso dell’istruttoria l’assunto che l’incremento di traffico sarà contenuto in un mese all’anno.
Al contempo, risulta manifestamente illogico fondare il parere favorevole sulle opere di viabilità che verranno realizzate nel medio-lungo periodo. La situazione di criticità in cui versa già ora Via Cadiane, in quanto inidonea a sopportare gli attuali volumi di traffico, oltre a essere documentata in atti, è pacificamente ammessa dalle parti e la sistemazione viaria definitiva è là da venire e i tempi non solo non sono certi, ma non sono nemmeno indicati, limitandosi il Comune a parlare di “medio-lungo” periodo, a fronte di un incremento di traffico che si produrrà già nell’immediato. In conclusione, anche sotto il profilo dell’impatto sulla viabilità l’istruttoria risulta carente e contraddittoria'.
Infine il tema acustico. 'Occorre considerare che l’area ove dovrebbe essere realizzato il progettato ampliamento, così come l’area circostante, compresa quella ove risiedono i ricorrenti è classificata in III classe (aree di tipo misto), per la quale vigono i limiti di immissione assoluti di 60 dBA di livello sonoro equivalente in periodo diurno e 50 dBA di livello sonoro equivalente in periodo notturno. Con gli atti impugnati è stata modificata la classificazione acustica dell’area oggetto di intervento, che è passata in classe V, per la quale vigono i limiti di immissione assoluti di 70 dBA di livello sonoro equivalente in periodo diurno e 60 dBA di livello sonoro equivalente in periodo notturno. Per l’effetto vi sarà un’area in classe III contigua a una in classe V. Viene così creato un salto di classe acustica, in contrasto con quanto prescritto dalla legge regionale che vieta (fatta salva la presenza di usi pregressi, qui inesistenti) un differenziale tra aree contigue superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente. Il problema del salto di classe acustica, benché riconosciuto dalle Amministrazioni riunite in conferenza di servizi, non è stato adeguatamente approfondito'.
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